Art. 609. 
 
    Nei cantieri e nelle gallerie che si spingono verso lavori 
  abbandonati  e  altri  luoghi  ove  sia  accertata  o  presunta  la
  esistenza di raccolte di  acque  e  di  terreni  acquiferi,  devono
  essere  adottate  le  seguenti  misure  di  sicurezza  1°   guidare
  rigorosamente gli avanzamenti con rilievi topografici diretti; 
    2° praticare fori di spia, il cui numero, ubicazione, lunghezza 
  ed orientamento sono stabiliti dalla direzione.  In  ogni  caso  la
  lunghezza dei fori deve essere tale che a brillamento avvenuto essi
  precedano di almeno 4  m  la  fronte  di  avanzamento.  Il  numero,
  l'ubicazione e la lunghezza dei fori  devono  essere  annotati  nel
  registro dei sondaggi di spia di cui all'art. 614  ed  accompagnati
  da schizzo dimostrativo; 
    3° una via di scampo, sicura e bene illuminata, deve essere 
  disponibile e preventivamente resa nota agli operai addetti 
  all'avanzamento e a quelli che operano nei cantieri in pericolo. 
    Quando si abbia ragione di ritenere che l'avanzamento sia vicino 
  alla zona  acquifera,  nei  cantieri  in  pericolo,  diversi  dalla
  galleria in avanzamento, il lavoro deve essere sospeso; 
    4° apprestare sul posto i materiali idonei per consentire, in 
  caso di necessita', l'efficace tamponamento dei fori di spia; 
    5° eseguire il brillamento delle mine nei cantieri sotto 
  pericolo, dopo che gli operai  si  siano  messi  al  sicuro  contro
  eventuali irruzioni di acqua; 
    6° dotare ogni squadra di almeno due lampade elettriche portalili 
  anche quando esista un impianto di illuminazione elettrica; 
    7° eseguire i lavori di rottura dell'ultimo diaframma alla 
  presenza e sotto la guida di un sorvegliante; 
    8° eseguire il lavoro di coltivazione soltanto dove non siano da 
  temersi irruzioni d'acqua. 
    E' vietato spillare acqua attraverso strati di combustibile 
  fossile o di altri minerali di insufficiente compattezza.