Art. 614. Deve essere istituito e tenuto aggiornato un registro per le annotazioni relative alla esecuzione, lunghezza e risultati consegnati dai sondaggi di spia, spinti in esplorazione dalle gallerie o dai cantieri per prevenire eventuali irruzioni di acque. Il registro deve essere reperibile in apposito locale al personale direttivo e di sorveglianza ai lavori e consultabile in ogni momento ai funzionari tecnici del Corpo delle miniere.