Art. 614. 
 
    Deve essere istituito e tenuto aggiornato un registro per le 
  annotazioni  relative  alla  esecuzione,  lunghezza   e   risultati
  consegnati dai sondaggi  di  spia,  spinti  in  esplorazione  dalle
  gallerie o dai cantieri per prevenire eventuali irruzioni di acque.
  Il registro deve essere reperibile in apposito locale al  personale
  direttivo e di  sorveglianza  ai  lavori  e  consultabile  in  ogni
  momento ai funzionari tecnici del Corpo delle miniere.