Art. 615. Se per lo scarico delle acque sono previste pressioni uguali o superiori a 30 m di colonna d'acqua, deve essere dato avviso all'ingegnere capo almeno dieci giorni prima che siano intraprese le operazioni di drenaggio. Devono altresi' essere segnalate le modalita' e le cautele con le quali le operazioni sono previste.