Art. 615. 
 
    Se per lo scarico delle acque sono previste pressioni uguali o 
  superiori a 30 m  di  colonna  d'acqua,  deve  essere  dato  avviso
  all'ingegnere capo almeno dieci giorni prima che  siano  intraprese
  le operazioni di drenaggio. Devono altresi' essere segnalate le 
  modalita' e le cautele con le quali le operazioni sono previste.