Art. 616. Qualora il direttore sia venuto a conoscenza o abbia elementi per presumere che in una zona limitrofa esistano lavori sotterranei invasi dalle acque a distanza minore di 50 m dal perimetro della concessione o del permesso di ricerca, oppure dal confine di proprieta' nel caso di cava, deve sospendere i lavori nelle zone sotto pericolo della propria area, prima di aggiungere una distanza di 50 m dal perimetro o dal confine suddetto, e darne immediata notizia al Distretto minerario. Oltre tale limite i lavori devono essere condotti con le misure e cautele previste in apposito ordine di servizio da sottoporsi all'approvazione dell'ingegnere capo.