Art. 616. 
 
    Qualora il direttore sia venuto a conoscenza o abbia elementi per 
  presumere che in una zona  limitrofa  esistano  lavori  sotterranei
  invasi dalle acque a distanza minore di 50 m  dal  perimetro  della
  concessione o del  permesso  di  ricerca,  oppure  dal  confine  di
  proprieta' nel caso di cava, deve sospendere i  lavori  nelle  zone
  sotto pericolo della propria area, prima di aggiungere una distanza
  di 50 m dal perimetro o dal confine  suddetto,  e  darne  immediata
  notizia al Distretto minerario. 
    Oltre tale limite i lavori devono essere condotti con le misure e 
  cautele previste in  apposito  ordine  di  servizio  da  sottoporsi
  all'approvazione dell'ingegnere capo.