(CODICE CIVILE-art. 2284)
                             Art. 2284. 
 
                         (Morte del socio). 
 
  Salvo contraria disposizione del  contratto  sociale,  in  caso  di
morte di uno dei soci, gli  altri  devono  liquidare  la  quota  agli
eredi,  a  meno  che  preferiscano  sciogliere  la  societa',  ovvero
continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.