(CODICE CIVILE-art. 2286)
                             Art. 2286. 
 
                            (Esclusione). 
 
  L'esclusione di un socio puo' avere luogo  per  gravi  inadempienze
delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto  sociale,
nonche' per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per  la  sua
condanna ad una pena che importa  l'interdizione,  anche  temporanea,
dai pubblici uffici. 
 
  Il socio che ha conferito nella societa'  la  propria  opera  o  il
godimento  di  una  cosa  puo'  altresi'  essere   escluso   per   la
sopravvenuta inidoneita'  a  svolgere  l'opera  conferita  o  per  il
perimento  della  cosa   dovuto   a   causa   non   imputabile   agli
amministratori. 
 
  Parimenti puo' essere escluso il socio che si e' obbligato  con  il
conferimento a trasferire la proprieta' di una  cosa,  se  questa  e'
perita prima che la proprieta' sia acquistata alla societa'.