(CODICE CIVILE-art. 2288)
                             Art. 2288. 
 
                      (Esclusione di diritto). 
 
  E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. 
 
  Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui confronti  un  suo
creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione  della  quota  a
norma dell'art. 2270.