(CODICE CIVILE-art. 2289)
                             Art. 2289. 
 
            (Liquidazione della quota del socio uscente). 
 
  Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a  un
socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una  somma  di
danaro che rappresenti il valore della quota. 
 
  La liquidazione della  quota  e'  fatta  in  base  alla  situazione
patrimoniale  della  societa'  nel  giorno  in  cui  si  verifica  lo
scioglimento. 
 
  Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano
agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. 
 
  Salvo quanto e' disposto nell'art. 2270, il pagamento  della  quota
spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui
si verifica lo scioglimento del rapporto.