Art. 1408 
                       Cessazione dall'Ordine 
 
1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far
parte dell'Ordine se e' privato del suo grado militare. 
2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce
di guerra al valor militare contenute nella sezione II  del  presente
capo, sono estese, in quanto  applicabili,  ai  decorati  dell'Ordine
Militare  d'Italia,  sostituito   il   Consiglio   dell'Ordine   alla
Commissione prevista dall'articolo 1426.