(CODICE CIVILE-art. 2292)
                             Art. 2292. 
 
                         (Ragione sociale). 
 
  La societa' in nome collettivo agisce  sotto  una  ragione  sociale
costituita dal nome di uno o piu' soci con l'indicazione del rapporto
sociale. 
 
  La societa' puo' conservare nella ragione sociale il nome del socio
receduto o defunto, se il  socio  receduto  o  gli  eredi  del  socio
defunto vi consentono.