(CODICE CIVILE-art. 2295)
                             Art. 2295. 
 
                         (Atto costitutivo). 
 
  L'atto costitutivo della societa' deve indicare: 
    1) il cognome e il nome, il nome  del  padre,  il  domicilio,  la
cittadinanza e la razza dei soci; 
    2) la ragione sociale; 
    3) i soci che hanno l'amministrazione e la  rappresentanza  della
societa'; 
    4) la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    5) l'oggetto sociale; 
    6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi  attribuito
e il modo di valutazione; 
    7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 
    8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti  e
la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 
    9) la durata della societa'.