(CODICE CIVILE-art. 2296)
                             Art. 2296. 
 
                          (Pubblicazione). 
 
  L'atto costitutivo della societa', con  sottoscrizione  autenticata
dei contraenti, o una copia autentica di esso se la  stipulazione  e'
avvenuta  per  atto  pubblico,  deve  entro  trenta   giorni   essere
depositato per l'iscrizione,  a  cura  degli  amministratori,  presso
l'ufficio del registro delle  imprese  nella  cui  circoscrizione  e'
stabilita la sede sociale. 
 
  Se gli  amministratori  non  provvedono  al  deposito  nel  termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese
della societa', o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. 
 
  Se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e'  obbligato  ad
eseguire il deposito anche il notaio.