Art. 2296.
(Pubblicazione).
L'atto costitutivo della societa', con sottoscrizione autenticata
dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione e'
avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere
depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso
l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'
stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese
della societa', o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e' obbligato ad
eseguire il deposito anche il notaio.