(CODICE CIVILE-art. 2298)
                             Art. 2298. 
 
                  (Rappresentanza della societa'). 
 
  L'amministratore che  ha  la  rappresentanza  della  societa'  puo'
compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve  le
limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla  procura.  Le
limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non  sono  iscritte  nel
registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne  hanno  avuto
conoscenza. 
 
  Gli amministratori che  hanno  la  rappresentanza  sociale  devono,
entro quindici giorni dalla notizia della nomina,  depositare  presso
l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.