(CODICE CIVILE-art. 2299)
                             Art. 2299. 
 
                         (Sedi secondarie). 
 
  Un  estratto  dell'atto  costitutivo  deve  essere  depositato  per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in
cui la societa' istituisce sedi  secondarie  con  una  rappresentanza
stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime. 
 
  L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale  e'
iscritta la societa' e la data dell'iscrizione. 
 
  Presso l'ufficio del registro in cui e' iscritta la sede secondaria
deve essere altresi' depositata la firma autografa del rappresentante
preposto all'esercizio della sede medesima. 
 
  L'istituzione  di  sedi  secondarie  deve  essere  denunciata   per
l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro  del
luogo dove e' iscritta la societa'.