(CODICE CIVILE-art. 2300)
                             Art. 2300. 
 
               (Modificazioni dell'atto costitutivo). 
 
  Gli amministratori devono richiedere nel termine di  trenta  giorni
all'ufficio   del   registro   delle   imprese   l'iscrizione   delle
modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla
societa', dei quali e' obbligatoria l'iscrizione. 
 
  Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da  deliberazione
dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica. 
 
  Le modificazioni dell'atto costitutivo, finche' non sono  iscritte,
non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano
a conoscenza.