(CODICE CIVILE-art. 2301)
                             Art. 2301. 
 
                      (Divieto di concorrenza). 
 
  Il socio non puo', senza il consenso degli altri  soci,  esercitare
per conto proprio o altrui un'attivita' concorrente con quella  della
societa', ne' partecipare come socio illimitatamente responsabile  ad
altra societa' concorrente. 
 
  Il  consenso  si  presume,  se  l'esercizio  dell'attivita'  o   la
partecipazione ad altra societa' preesisteva al contratto sociale,  e
gli altri soci ne erano a conoscenza. 
 
  In caso  d'inosservanza  delle  disposizioni  del  primo  comma  la
societa' ha diritto al risarcimento del danno,  salva  l'applicazione
dell'art. 2286.