Art. 2301.
(Divieto di concorrenza).
Il socio non puo', senza il consenso degli altri soci, esercitare
per conto proprio o altrui un'attivita' concorrente con quella della
societa', ne' partecipare come socio illimitatamente responsabile ad
altra societa' concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivita' o la
partecipazione ad altra societa' preesisteva al contratto sociale, e
gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la
societa' ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione
dell'art. 2286.