(CODICE CIVILE-art. 2303)
                             Art. 2303. 
 
              (Limiti alla distribuzione degli utili). 
 
  Non puo' farsi luogo a ripartizione di somme tra soci  se  non  per
utili realmente conseguiti. 
 
  Se si verifica una perdita del capitale  sociale,  non  puo'  farsi
luogo a ripartizione  di  utili  fino  a  che  il  capitale  non  sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.