(CODICE CIVILE-art. 2304)
                             Art. 2304. 
 
                     (Responsabilita' dei soci). 
 
  I creditori sociali, anche se la societa' e' in  liquidazione,  non
possono pretendere  il  pagamento  dai  singoli  soci,  se  non  dopo
l'escussione del patrimonio sociale.