Art. 2306.
(Riduzione di capitale).
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai
soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo
di ulteriori versamenti, puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi
dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro
questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che
l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa'
di un'idonea garanzia.