(CODICE CIVILE-art. 2306)
                             Art. 2306. 
 
                      (Riduzione di capitale). 
 
  La deliberazione di riduzione di  capitale,  mediante  rimborso  ai
soci delle quote pagate o mediante liberazione di  essi  dall'obbligo
di ulteriori versamenti, puo' essere eseguita soltanto dopo tre  mesi
dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro
questo termine  nessun  creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione
abbia fatto opposizione. 
 
  Il  tribunale,  nonostante   l'opposizione,   puo'   disporre   che
l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della  societa'
di un'idonea garanzia.