(CODICE CIVILE-art. 2307)
                             Art. 2307. 
 
                      (Proroga della societa'). 
 
  Il creditore particolare  del  socio  puo'  fare  opposizione  alla
proroga  della  societa',  entro  tre  mesi  dalla  iscrizione  della
deliberazione di proroga nel registro delle imprese. 
 
  Se l'opposizione e' accolta, la societa' deve, entro tre mesi dalla
notificazione della sentenza, liquidare la quota del  socio  debitore
dell'opponente. 
 
  In caso di proroga tacita ciascun socio puo' sempre recedere  dalla
societa', dando preavviso a norma  dell'art.  2285,  e  il  creditore
particolare del socio puo' chiedere la liquidazione della  quota  del
suo debitore a norma dell'art. 2270.