(CODICE CIVILE-art. 2308)
                             Art. 2308. 
 
                   (Scioglimento della societa'). 
 
  La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate  dall'art.
2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti
dalla  legge,  e,  salvo  che  abbia  per  oggetto  un'attivita'  non
commerciale, per la dichiarazione di fallimento.