Art. 2309.
(Pubblicazione della nomina dei liquidatori).
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e
ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei
liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della
nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi
per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
I liquidatori devono altresi' depositare presso lo stesso ufficio
le loro firme autografe.