(CODICE CIVILE-art. 2309)
                             Art. 2309. 
 
            (Pubblicazione della nomina dei liquidatori). 
 
  La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori  e
ogni atto  successivo  che  importa  cambiamento  nelle  persone  dei
liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia  della
nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi
per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
 
  I liquidatori devono altresi' depositare presso lo  stesso  ufficio
le loro firme autografe.