(CODICE CIVILE-art. 2311)
                             Art. 2311. 
 
        (Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto). 
 
  Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio
finale e proporre ai soci il piano di riparto. 
 
  Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il  piano  di  riparto
devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono
approvati se non sono stati impugnati nel termine di due  mesi  dalla
comunicazione. 
 
  In caso d'impugnazione del bilancio e  del  piano  di  riparto,  il
liquidatore puo' chiedere che le questioni relative alla liquidazione
siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle
quali il liquidatore puo' restare estraneo. 
 
  Con l'approvazione del bilancio  i  liquidatori  sono  liberati  di
fronte ai soci.