(CODICE CIVILE-art. 2312)
                             Art. 2312. 
 
                   (Cancellazione della societa'). 
 
  Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori  devono
chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle imprese. 
 
  Dalla cancellazione della societa' i creditori sociali che non sono
stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei
soci e, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa  dei  liquidatori,
anche nei confronti di questi. 
 
  Le scritture contabili e i documenti che non  spettano  ai  singoli
soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza. 
 
  Le scritture contabili e i documenti devono essere  conservati  per
dieci  anni  a  decorrere  dalla  cancellazione  della  societa'  dal
registro delle imprese.