Art. 1417
          Militari in congedo ed estranei alle Forze armate

1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che
hanno  compiuto  un  atto  di  valore  militare,  l'iniziativa  della
proposta e' assunta dalle autorita' militari locali o, in mancanza di
esse, anche da autorita' civili.
2.  La  proposta  e'  rimessa  al  comandante militare competente per
territorio,   di   grado   non   inferiore  a  ufficiale  generale  o
corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via
gerarchica al Ministero competente.
3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell'articolo 1416
per quanto riguarda termini e modalita'.