Art. 1419
           Stato di guerra o di grave crisi internazionale

1.  In  tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entita'
dell'atto  di  valore  e  lo  svolgimento  delle  vicende belliche lo
consigliano, puo' farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor
militare  immediatamente  dopo il fatto o con procedura singolarmente
accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.