Art. 1419 Stato di guerra o di grave crisi internazionale 1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entita' dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, puo' farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.