Art. 1425 Perdita delle ricompense e incapacita' a conseguirle 1. Sono incapaci di conseguire tutte le ricompense di cui alla presente sezione, ovvero incorrono nella perdita di diritto delle stesse, coloro che sono stati condannati a pene che, ai sensi dell'articolo 622, li rendono indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato. 2. Su proposta del Ministro competente, incorrono nella perdita delle ricompense di cui al presente capo: a) i condannati, per qualsiasi reato, alla reclusione o alla reclusione militare per la durata superiore a due anni; b) coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana; c) i condannati, in applicazione dei codici penali militari, per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di procurata infermita' o di abbandono di posto; d) i condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che hanno per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, previo esame delle eventuali giustificazioni addotte; e) coloro che hanno perduto il grado in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui gia' non consegue la perdita delle decorazioni stesse.