Art. 1425
        Perdita delle ricompense e incapacita' a conseguirle

1.  Sono  incapaci  di  conseguire  tutte  le  ricompense di cui alla
presente  sezione,  ovvero  incorrono  nella perdita di diritto delle
stesse,  coloro  che  sono  stati  condannati  a  pene  che, ai sensi
dell'articolo  622,  li  rendono  indegni  di  appartenere alle Forze
armate dello Stato.
2. Su proposta del Ministro competente, incorrono nella perdita delle
ricompense di cui al presente capo:
a)  i  condannati,  per  qualsiasi  reato,  alla  reclusione  o  alla
reclusione militare per la durata superiore a due anni;
b) coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana;
c)  i  condannati,  in applicazione dei codici penali militari, per i
reati  di  diserzione,  di  rivolta,  di  ammutinamento, di procurata
infermita' o di abbandono di posto;
d)  i  condannati  con  sentenze  pronunciate  all'estero  da giudici
stranieri  per  delitti  di natura disonorante o a pene che hanno per
effetto,  secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea
dai  pubblici  uffici,  previo  esame delle eventuali giustificazioni
addotte;
e)  coloro  che  hanno  perduto  il  grado in seguito a provvedimento
disciplinare  per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da
cui gia' non consegue la perdita delle decorazioni stesse.