Art. 1429
                      Decorrenza della perdita

1. La perdita delle decorazioni prevista dall'articolo 1425, comma 1,
insieme   a   quella  dei  benefici  connessi,  e  la  perdita  delle
distinzioni  onorifiche di guerra, prevista dall'articolo 1428, comma
1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza
di condanna.
2.  La  perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare,
decretate  a  termine  dei  precedenti articoli 1425, comma 2 e 1428,
insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione
delle  distinzioni  onorifiche di guerra prevista dall'articolo 1428,
comma  2,  decorrono  dalla data del relativo decreto presidenziale o
della relativa determinazione ministeriale.