Art. 622. 
 
  Nei lavori  dove  si  producono  polveri  nocive,  la  perforazione
meccanica a secco delle rocce deve essere eseguita mediante  attrezzi
muniti di dispositivo idoneo alla captazione delle polveri  prodotte,
alla loro raccolta o fissazione. Il funzionamento di tale dispositivo
deve  avere  inizio   contemporaneamente   alla   messa   in   marcia
dell'attrezzo  e  deve  continuare  per   tutta   la   durata   della
perforazione. 
  Le polveri aspirate attraverso il canale  assiale  del  fioretto  o
dall'orificio dei foro in escavazione devono  essere  immesse  in  un
separatore che ne impedisca la diffusione nell'aria.