Art. 622. Nei lavori dove si producono polveri nocive, la perforazione meccanica a secco delle rocce deve essere eseguita mediante attrezzi muniti di dispositivo idoneo alla captazione delle polveri prodotte, alla loro raccolta o fissazione. Il funzionamento di tale dispositivo deve avere inizio contemporaneamente alla messa in marcia dell'attrezzo e deve continuare per tutta la durata della perforazione. Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del fioretto o dall'orificio dei foro in escavazione devono essere immesse in un separatore che ne impedisca la diffusione nell'aria.