(CODICE CIVILE-art. 2313)
                             Art. 2313. 
 
                             (Nozione). 
 
  Nella  societa'  in  accomandita  semplice  i  soci   accomandatari
rispondono  solidalmente  e  illimitatamente  per   le   obbligazioni
sociali, e i soci accomandanti rispondono  limitatamente  alla  quota
conferita. 
 
  Le  quote  di  partecipazione   dei   soci   non   possono   essere
rappresentate da azioni.