(CODICE CIVILE-art. 2314)
                             Art. 2314. 
 
                         (Ragione sociale). 
 
  La societa' agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di
almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di  societa'  in
accomandita semplice, salvo il disposto del secondo  comma  dell'art.
2292. 
 
  L'accomandante, il quale consente che  il  suo  nome  sia  compreso
nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente  e
solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.