(CODICE CIVILE-art. 2317)
                             Art. 2317. 
 
                      (Mancata registrazione). 
 
  Fino a quando la  societa'  non  e'  iscritta  nel  registro  delle
imprese, ai rapporti fra la  societa'  e  i  terzi  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 2297. 
 
  Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono
limitatamente alla loro quota, salvo  che  abbiano  partecipato  alle
operazioni sociali.