(CODICE CIVILE-art. 2318)
                             Art. 2318. 
 
                        (Soci accomandatari). 
 
  I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci  della
societa' in nome collettivo. 
 
  L'amministrazione della societa' puo' essere conferita  soltanto  a
soci accomandatari.