(CODICE CIVILE-art. 2320)
                             Art. 2320. 
 
                        (Soci accomandanti). 
 
  I soci accomandanti non possono compiere atti  di  amministrazione,
ne' trattare o concludere affari in nome della societa',  se  non  in
forza di procura speciale per singoli affari. Il  socio  accomandante
che contravviene a tale divieto assume responsabilita'  illimitata  e
solidale verso i terzi per  tutte  le  obbligazioni  sociali  e  puo'
essere escluso a norma dell'art. 2286. 
 
  I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro  opera  sotto
la  direzione  degli  amministratori  e,  se  l'atto  costitutivo  lo
consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate  operazioni  e
compiere atti di ispezione e di sorveglianza. 
 
  In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale  del
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di  controllarne
l'esattezza,  consultando  i  libri  e  gli  altri  documenti   della
societa'.