(CODICE CIVILE-art. 2322)
                             Art. 2322. 
 
                    (Trasferimento della quota). 
 
  La quota di partecipazione del socio accomandante e'  trasmissibile
per causa di morte. 
 
  Salvo diversa disposizione dell'atto  costitutivo,  la  quota  puo'
essere ceduta, con effetto verso la societa',  con  il  consenso  dei
soci che rappresentano la maggioranza del capitale.