(CODICE CIVILE-art. 2323)
                             Art. 2323. 
 
                      (Cause di scioglimento). 
 
  La societa' si scioglie, oltre che per le cause previste  nell'art.
2308,  quando   rimangono   soltanto   soci   accomandanti   o   soci
accomandatari, sempreche' nel termine  di  sei  mesi  non  sia  stato
sostituito il socio che e' venuto meno. 
 
  Se vengono a  mancare  tutti  gli  accomandatari,  per  il  periodo
indicato  dal  comma  precedente   gli   accomandanti   nominano   un
amministratore provvisorio per il compimento degli atti di  ordinaria
amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la  qualita'
di socio accomandatario.