(CODICE CIVILE-art. 2324)
                             Art. 2324. 
 
        (Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione). 
 
  Salvo il diritto previsto dal  secondo  comma  dell'art.  2312  nei
confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori  sociali
che non sono stati  soddisfatti  nella  liquidazione  della  societa'
possono  far  valere  i  loro  crediti  anche  nei  confronti   degli
accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.