Art. 372. 
 
  Le disposizioni  e  le  precauzioni  prescritte  nell'articolo  236
devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso  agli
ambienti o luoghi, specie sotterranei,  ai  cunicoli,  fogne,  pozzi,
sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza  di  gas  o
vapori tossici o asfissianti.