Art. 625. Salva, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 350 quando, per le particolari caratteristiche del materiale da demolire, lo sparo delle mine possa dar luogo a produzione e sospensione di polveri nocive in misura pericolosa, il ritorno del personale al posto di lavoro dopo lo sparo deve avvenire quando la polvere prodotta dall'esplosione sia stata sufficientemente diluita dalla corrente di ventilazione, ovvero dopo che siano trascorsi almeno 15 minuti da una efficace e prolungata irrorazione di acqua del fronte di lavoro, delle pareti e del minerale abbattuto su una lunghezza non inferiore ai 15 m dal fronte in avanzamento. La disposizione delle mine, la natura e la quantita' di esplosivo devono essere adatte ai tipo di roccia o di minerale da abbattere, al fine di contenere la quantita' di polvere prodotta.