Art. 625. 
 
    Salva, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 350 
  quando,  per  le  particolari  caratteristiche  del  materiale   da
  demolire, lo sparo delle  mine  possa  dar  luogo  a  produzione  e
  sospensione di polveri nocive in misura pericolosa, il ritorno  del
  personale al posto di lavoro dopo lo sparo deve avvenire quando  la
  polvere prodotta dall'esplosione sia stata sufficientemente diluita
  dalla corrente di ventilazione, ovvero  dopo  che  siano  trascorsi
  almeno 15 minuti da una efficace e prolungata irrorazione di  acqua
  del fronte di lavoro, delle pareti e del minerale abbattuto su  una
  lunghezza non inferiore ai 15 m dal fronte in avanzamento. 
    La disposizione delle mine, la natura e la quantita' di esplosivo 
  devono essere adatte ai tipo di roccia o di minerale da  abbattere,
  al fine di contenere la quantita' di polvere prodotta.