(CODICE CIVILE-art. 2328)
                             Art. 2328. 
 
                         (Atto costitutivo). 
 
  La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto  costitutivo
deve indicare: 
    1) il cognome e il nome, il nome  del  padre,  il  domicilio,  la
cittadinanza  e  la  razza  dei  soci,  e  il  numero  delle   azioni
sottoscritte da ciascuno di essi; 
    2) la denominazione, la sede della societa' e le  eventuali  sedi
secondarie; 
    3) l'oggetto sociale; 
    4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 
    5) il valore nominale e il numero delle azioni e se  queste  sono
nominative o al portatore; 
    6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 
    7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 
    8)  la  partecipazione  agli  utili  eventualmente  accordata  ai
promotori o ai soci fondatori; 
    9) il numero degli amministratori  e  i  loro  poteri,  indicando
quali tra essi hanno la rappresentanza della societa'; 
    10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 
    11) la durata della societa'. 
 
  Lo statuto contenente le  norme  relative  al  funzionamento  della
societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte
integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.