Art. 2328. (Atto costitutivo). La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci, e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi; 2) la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore; 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori; 9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa'; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la durata della societa'. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.