(CODICE CIVILE-art. 2329)
                             Art. 2329. 
 
                  (Condizioni per la costituzione). 
 
  Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario: 
    1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 
    2) che siano versati presso un istituto di credito almeno  i  tre
decimi dei conferimenti in danaro; 
    3) che  sussistano  le  autorizzazioni  governative  e  le  altre
condizioni richieste dalle leggi speciali per la  costituzione  della
societa', in relazione al suo particolare oggetto. 
 
  Le somme depositate a norma del n. 2 del  comma  precedente  devono
essere  consegnate  agli  amministratori  quando  provano  l'avvenuta
iscrizione della societa' nel registro delle  imprese.  Se  entro  un
anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme  suddette
devono essere restituite ai sottoscrittori.