(CODICE CIVILE-art. 2330)
                             Art. 2330. 
 
    (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'). 
 
  Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro
trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, nella  cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale,  allegando  i  documenti
comprovanti l'avvenuto versamento dei  decimi  in  danaro  e,  per  i
conferimenti in natura, la relazione indicata nell'art. 2343, nonche'
le eventuali  autorizzazioni  richieste  per  la  costituzione  della
societa'. 
 
  Se il notaio  o  gli  amministratori  non  provvedono  al  deposito
dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma
precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della  societa'  o
far condannare gli amministratori ad eseguirlo. 
 
  Il tribunale verificato l'adempimento  delle  condizioni  stabilite
dalla legge per la costituzione della societa' e sentito il  pubblico
ministero, ordina l'iscrizione della societa' nel registro. 
 
  Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti  alla  corte
di appello entro trenta giorni dalla comunicazione. 
 
  Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.