Art. 2330. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti in natura, la relazione indicata nell'art. 2343, nonche' le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della societa'. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa' o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Il tribunale verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della societa' e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della societa' nel registro. Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione. Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.