(CODICE CIVILE-art. 2332)
                             Art. 2332. 
 
                  (Nullita' dell'atto costitutivo). 
 
  Avvenuta l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, la
dichiarazione  di  nullita'  dell'atto  costitutivo  non   pregiudica
l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa'. 
 
  I soci non sono  liberati  dall'obbligo  del  conferimento  fino  a
quando non sono soddisfatti i creditori sociali. 
 
  La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori. 
 
  La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di  essa  e'
stata  eliminata  per  effetto   di   una   modificazione   dell'atto
costitutivo iscritta nel registro delle imprese.