Art. 2332. (Nullita' dell'atto costitutivo). Avvenuta l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, la dichiarazione di nullita' dell'atto costitutivo non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa'. I soci non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori. La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.