(CODICE CIVILE-art. 2333)
                             Art. 2333. 
 
             (Programma e sottoscrizione delle azioni). 
 
  La societa' puo' essere costituita  anche  per  mezzo  di  pubblica
sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto  e
il  capitale,  le  principali  disposizioni  dell'atto   costitutivo,
l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili  e
il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo. 
 
  Il programma con le  firme  autenticate  dei  promotori,  prima  di
essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio. 
 
  Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico  o
da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il  cognome  e
il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il  numero  delle
azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.