(CODICE CIVILE-art. 2334)
                             Art. 2334. 
 
   (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori). 
 
  Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata  o  nella
forma prevista nel programma, devono assegnare ai  sottoscrittori  un
termine non superiore ad un mese per fare  il  versamento  prescritto
dal n. 2 dell'art. 2329. 
 
  Decorso inutilmente questo termine, e' in facolta' dei promotori di
agire   contro   i   sottoscrittori   morosi   o    di    scioglierli
dall'obbligazione  assunta.  Qualora  i  promotori  si  avvalgano  di
quest'ultima facolta', non puo' procedersi  alla  costituzione  della
societa' prima che siano  collocate  le  azioni  che  quelli  avevano
sottoscritte. 
 
  Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i  promotori,
nei venti giorni successivi al  termine  fissato  per  il  versamento
prescritto dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea  dei
sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di  essi
almeno dieci giorni prima di  quello  fissato  per  l'assemblea,  con
l'indicazione delle materie da trattare.