(CODICE CIVILE-art. 2335)
                             Art. 2335. 
 
                   (Assemblea dei sottoscrittori). 
 
  L'assemblea dei sottoscrittori: 
    1)  accerta  l'esistenza  delle  condizioni  richieste   per   la
costituzione della societa'; 
    2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo; 
    3) delibera sulla riserva di partecipazione agli  utili  fatta  a
proprio favore dai promotori; 
    4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale. 
 
  L'assemblea e' validamente costituita con la presenza  della  meta'
dei sottoscrittori. 
 
  Ciascun sottoscrittore ha diritto  a  un  voto,  qualunque  sia  il
numero  delle  azioni  sottoscritte,  e  per   la   validita'   delle
deliberazioni si richiede il voto favorevole  della  maggioranza  dei
presenti. 
 
  Tuttavia per modificare le condizioni stabilite  nel  programma  e'
necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.