(CODICE CIVILE-art. 2336)
                             Art. 2336. 
 
          (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo). 
 
  Eseguito  quanto  e'  prescritto  nell'articolo   precedente,   gli
intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori
assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330.