Art. 1439 Istituzione 1. Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense: a) medaglia d'oro al valore aeronautico; b) medaglie d'argento al valore aeronautico; c) medaglia di bronzo al valore aeronautico. 2. E' istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attivita' e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui e' derivato lustro e decoro all'aviazione italiana. 3. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.