Art. 1439
                             Istituzione

1.  Per  atti  e  imprese  di singolare coraggio e perizia compiuti a
bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valore aeronautico;
b) medaglie d'argento al valore aeronautico;
c) medaglia di bronzo al valore aeronautico.
2.  E' istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito
aeronautico  allo  scopo  di  premiare  attivita'  e studi volti allo
sviluppo  e  al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella
italiana,  ovvero  singole  azioni da cui e' derivato lustro e decoro
all'aviazione italiana.
3.  Le  medaglie  al  merito  aeronautico  possono  essere concesse a
cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.