Art. 1440 
                   Medaglie al valore aeronautico 
 
1. Le medaglia d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse: 
a) ai  militari  e  ai  civili  che  in  circostanze  particolarmente
difficili, hanno compiuto atti di  coraggio  e  dimostrata  singolare
perizia  esponendo  la  loro  vita  durante  il  volo  a  eccezionale
pericolo; 
b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli  enti
che partecipando collettivamente a imprese aviatorie  particolarmente
difficili,   hanno   contribuito   ad    aumentare    il    prestigio
dell'Aeronautica militare italiana. 
2. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di
circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli
e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale  che  ne  e'
derivato grande onore all'Aeronautica militare. 
3. La medaglia  di  bronzo  al  valore  aeronautico  e'  concessa  ai
militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia,  o  ai
predetti  reparti,  comandi  ed  enti  per  imprese   particolarmente
commendevoli.