Art. 374. Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilita', di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessita' della sicurezza del lavoro. Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessita' della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneita' ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.