Art. 374. 
 
  Gli edifici, le opere destinate ad  ambienti  o  posti  di  lavoro,
compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti  in
buono stato di  stabilita',  di  conservazione  e  di  efficienza  in
relazione alle condizioni di uso e alle  necessita'  della  sicurezza
del lavoro. 
  Gli impianti, le macchine, gli  apparecchi,  le  attrezzature,  gli
utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono
possedere, in relazione alle necessita' della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita' ed essere  mantenuti
in buono stato di conservazione e di efficienza.